Art. 5.
(Commissione tecnica esaminatrice).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituita una Commissione tecnica esaminatrice,

 

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con oneri posti a carico dell'Albo, avente il compito di accertare l'acquisizione della preparazione di base necessaria da parte degli aspiranti agenti di sicurezza.
      2. La Commissione tecnica esaminatrice riceve le domande di ammissione all'esame finale di cui all'articolo 4, comma 3.
      3. La Commissione tecnica esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento, stabilisce preventivamente i criteri e le modalità di valutazione delle prove dell'esame finale di cui al comma 2, da formalizzare nei relativi verbali, per l'assegnazione dei punteggi da attribuire alle singole prove.